loghi Parco del Mincio regione lombardia provincia di mantova camera di commercio di mantova città del vino strada dei vini e dei sapori mantovani colline moreniche castelli e ville aperti in lombardia garda colline

Servizio Finanziario -Tributi - TARSU

Servizio Finanziario -Tributi - TARSU

Indice Articolo
Servizio Finanziario -Tributi
Ragioneria
Tributi
ICI
TARSU
TOSAP
Tutte le pagine

TARSU

  • PRESUPPOSTI:
    - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte operative (aree esterne adibite ad attività produttive di rifiuti urbani o assimilati), a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
    - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
    - Per le unità immobiliari affittate in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
  • IL TRIBUTO:
    - Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualsiasi ne sia la destinazione e l'uso.
    - Si considerano inoltre tassabili tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite.
    - La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.
    - Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
  • ESENZIONI:
    Sono esenti dalla tassa:
    - Edifici per il culto
    - Casa di Riposo
    - Ritrovo giovanile (ANSPI)
    - Uffici associazioni culturali (AVIS, ARCI, PROLOCO, OASI, ecc.)
  • ESCLUSIONI DALLA TASSA:
    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

In particolare:

- Centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- I locali, o le parti di essi, con altezza inferiore o uguale a m.1,50;
- Fabbricati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- Unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- Fabbricati rurali e parti di fabbricato ad uso misto adibiti ad attività agricole, escluse le abitazioni.

RIDUZIONI:
Può essere presentata domanda di riduzione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa in ottemperanza dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche, nei seguenti casi:

a) Abitazione con unico occupante - riduzione del 25%
b) Abitazione a disposizione ad uso stagionale, limitato o discontinuo - riduzione del 25%
c) Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale (non superiore a sei mesi) od a uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (già precedentemente in vigore) - riduzione del 25%
d) Abitazione il cui occupante o detentore, versando nelle circostanze di cui alla lettera "b", risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale - riduzione del 25%
e) Parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori - riduzione del 10%
f) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/93 - riduzione del 10%
g) Riduzione in misura pari al 50% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 200 metri e fino a 500 metri;
h) Riduzione in misura pari al 60% della tariffa, sa la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 metri;

Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e saranno concesse previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.



Informazioni aggiuntive