Settore Servizi Demografici - Staro civile
Settore Servizi Demografici - Staro civile
| Indice Articolo |
|---|
| Settore Servizi Demografici |
| Anagrafe |
| Stato civile |
| Elettorale |
| Autocertificazione |
| Tutte le pagine |
STATO CIVILE
DENUNCIA DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori e secondo una delle seguenti modalità:
entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o casa di cura dove è avvenuto il parto (se esistente);
entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto;
entro 10 giorni presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non siano residenti nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra gli stessi, la denuncia deve essere presentata nel Comune di residenza della madre.
L'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di residenza del nato avviene d'ufficio a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile che ha redatto l'atto di nascita.
L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI CAVRIANA RILASCIA DIRETTAMENTE IL CODICE FISCALE AI NUOVI NATI.
DOCUMENTAZIONE:
Documento di identità valido;
Attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale o casa di cura dove è avvenuto il parto;
Autocertificazione per i non residenti.
Se i genitori non sono tra loro coniugati, per la denuncia di nascita è richiesta la presenza di entrambi.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
REQUISITI PER LA DOMANDA:
Stato civile libero;
Maggiore età (per i minorenni autorizzazione del Tribunale per i Minorenni competente per territorio);
Residenza nel Comune per almeno uno dei nubendi.
DOCUMENTI:
Richiesta di pubblicazione del Parroco (matrimonio concordatario) o del Ministro di un culto riconosciuto dallo Stato Italiano (matrimonio religioso non cattolico).
Per i cittadini stranieri: estratto dell'atto di nascita, tradotto e legalizzato, e nulla osta al matrimonio rilasciato dalla competente autorità consolare.
Dal 08/08/2009 è necessario un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (art.1 - comma 15 - Legge 15/07/2009, n.94)
Tutti gli altri documenti sono richiesti d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile.
SCADENZA: il certificato di eseguita pubblicazione ha validità di SEI MESI. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, la pubblicazione deve essere ripetuta.
La pubblicazione deve essere effettuata per otto giorni nel Comune di residenza di entrambi gli sposi.
E' opportuno che i nubendi si presentino per la richiesta con almeno due mesi di anticipo sulla data fissata per la celebrazione del matrimonio.
MATRIMONIO RELIGIOSO
Il matrimonio religioso, celebrato dinanzi al Parroco o ad un Ministro di Culto riconosciuto, è valido agli effetti civili se trascritto nei registri dello Stato Civile. La trascrizione viene richiesta direttamente dal celebrante. Nell'atto è possibile inserire la dichiarazione della scelta del regime patrimoniale e l'eventuale dichiarazione di riconoscimento di figli naturali.
MATRIMONIO CIVILE
Per la celebrazione del matrimonio civile è necessario ACCORDARSI CON CONGRUO ANTICIPO con il Sindaco, o con altro Ufficiale di Stato Civile autorizzato, sulla data e sul luogo della celebrazione del matrimonio. Al momento della celebrazione è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni. Se uno degli sposi sia straniero e non conosca la lingua italiana è necessaria la presenza di un interprete.
CONVENZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni può essere dichiarata nell'atto di matrimonio (sia civile che religioso) al momento della celebrazione, oppure successivamente mediante atto notarile. In assenza di dichiarazione, varrà il regime patrimoniale della "comunione dei beni".
E' possibile, inoltre, inserire nell'atto la dichiarazione di riconoscimento di eventuali figli naturali.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
REQUISITI:
- art.5 Legge 5/2/1992, n.91: essere coniugati con cittadino/a italiano/ e risiedere legalmente da almeno due anni in Italia (art.1 - comma 11 - Legge 15/07/2009,n.94);
- art.9, lett.f), Legge 5/2/1992, n.91: essere legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni.
DOCUMENTAZIONE:
Varia secondo la casistica. L'ufficio di Stato Civile fornisce informazioni, mentre l'istruttoria vera e propria compete all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura.
Informazioni aggiuntive


