Settore Servizi Demografici
Settore Servizi Demografici
| Indice Articolo |
|---|
| Settore Servizi Demografici |
| Anagrafe |
| Stato civile |
| Elettorale |
| Autocertificazione |
| Tutte le pagine |
RESPONSABILE
Bombana Roberto
INDIRIZZO E RECAPITO
C/o Sede Municipale - Via Porta Antica, 23
46040 CAVRIANA (MN)
Tel. 0376/811410-30 / Fax 0376/811425
E-mail: anagrafe@comune.cavriana.mn.it
GIORNI E ORARI DI APERTURA
Mattino:
- da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
- sabato dalle 9.30 alle 12.30
Pomeriggio:
- martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18
Sono di competenza di questo Settore tutte le attività che riguardano i Servizi Demografici, ed in particolare Anagrafe, Stato Civile, elettorale, Giudici Popolari, Leva Militare.
ANAGRAFE
CERTIFICAZIONI:
Ai sensi dell'art.41 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morte, titoli di studio, ecc…). Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (residenza, stato di famiglia, ecc…). Tutti i certificati, anche se scaduti, devono essere accettati dalla Pubblica Amministrazione. A tal fine è necessaria una dichiarazione dell'interessato, non autenticata e scritta in fondo al certificato, che confermi che le dichiarazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
I certificati anagrafici possono essere ottenuti recandosi presso gli uffici, nel rispetto della Legge anagrafica (1228/1954) e del relativo Regolamento (D.P.R. 223/1989).
COSTI:
In base all'uso dichiarato dal richiedente, al certificato sarà applicata l'eventuale marca da bollo (attualmente pari ad €. 14,62) e i diritti di segreteria (€. 0,26 per i certificati in carta libera, €. 0,52 per i certificati in bollo).
Possono essere richiesti per via postale, trasmettendo la richiesta all'Ufficio Anagrafe - Via Porta Antica, 23 - 46040 Cavriana (MN).
Nella richiesta vanno indicati: il tipo e il numero dei certificati richiesti, il nominativo con luogo e data di nascita, l'uso per il quale il certificato è richiesto.
All'interno della busta vanno inseriti: la somma corrispondente al costo dei certificati (€. 0,26 o €. 0,52); una marca da bollo da €. 14,62, se necessaria; una busta affrancata con l'indirizzo al quale si desidera vengano inviati i certificati.
RILASCIO / RINNOVO CARTA DI IDENTITA' (ITALIANI)
REQUISITI: età minima per il primo rilascio anni 15;
VALIDITA': dal 25/06/2008 la carta d'identità vale 10 anni dalla data di rilascio.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
n.3 foto tessera uguali e recenti, documento scaduto o denuncia di furto. L'eventuale dichiarazione di smarrimento può essere ricevuta dal Funzionario comunale. Per la validità ai fini dell'espatrio è necessario sottoscrivere una dichiarazione di inesistenza degli impedimenti al rilascio del passaporto. Per i minorenni è necessaria la firma dei genitori.
COSTI: €. 5,42 per diritto fisso e di segreteria, da versare al momento del ritiro.
TEMPO DI CONSEGNA: un giorno.
Paesi in cui è consentito espatriare con la carta d'identità:
AUSTRIA (turismo e transito per lavoro)
BELGIO (turismo e lavoro)
CIPRO (turismo)
CROAZIA (turismo)
DANIMARCA (turismo e lavoro)
E.I.R.E.-IRLANDA (turismo)
FINLANDIA (turismo)
FRANCIA (turismo e lavoro)
GERMANIA (turismo e lavoro)
GRAN BRETAGNA (turismo e lavoro)
GRECIA (turismo)
ISLANDA (turismo)
REP.FED.JUGOSLAVIA (turismo)
LIECHTENSTEIN (turismo)
LUSSEMBURGO (turismo e lavoro)
MACEDONIA (turismo)
MALTA (turismo)
MAROCCO (viaggi organizzati)
PRINCIPATO DI MONACO (turismo)
NORVEGIA (turismo)
OLANDA (turismo e lavoro)
PORTOGALLO (turismo)
SLOVENIA (turismo)
SPAGNA (turismo)
SVEZIA (turismo)
SVIZZERA (turismo e transito per lavoro)
TUNISIA (viaggi organizzati)
TURCHIA (viaggi organizzati)
UNGHERIA (turismo)
RILASCIO / RINNOVO CARTA D'IDENTITA' (STRANIERI)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Residenza nel Comune
Permesso di soggiorno valido
3 foto tessera uguali e recenti
VALIDITA': NON E' VALIDA PER L'ESPATRIO
COSTI: €. 5,42 per diritto fisso e di segreteria, da versare al momento del ritiro
TEMPI DI CONSEGNA: un giorno.
LASCIAPASSARE TURISTICO PER MINORI DI ANNI 15
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
1 foto tessera del minore
Atto di assenso di entrambi i genitori
IL DOCUMENTO DEVE ESSERE INVIATO ALLA QUESTURA PER L'APPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESPATRIO.
RICHIESTA DI PASSAPORTO PER USO TURISTICO
DOCUMENTAZIONE:
1. N.2 fotografie recenti, A COLORI su sfondo bianco e frontali, formato cm. 4 x 4, di cui una legalizzata;
2. Ricevuta del versamento di €.44,66= sul c/c postale 67422808 intestato a: MINISTERO DELLE FINANZE–DIPARTIMENTO DEL TESORO (specificando la causale: LIBRETTO PASSAPORTO ELETTRONICO);
3. Marca per passaporto da €. 40,29 foto tessera;
4. PER RICHIEDENTE MINORENNE: firma di entrambi i genitori;
5. PER CHI HA FIGLI MINORENNI: atto di assenso dell’altro genitore (in caso di genitori separati, in mancanza del consenso dell’alto genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare);
6. Dal 25/11/2009, con l’entrata in vigore della Legge 20/11/2009, n.166 (conversione in Legge del Decreto Legge 25/09/2009, n.135) non è più possibile iscrivere i figli minori nel passaporto dei genitori.
Pertanto da tale data tutti i passaporti sono individuali.
I minori di anni 14 possono utilizzare il passaporto solo a condizione che siano accompagnati da uno o entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
La durata del passaporto è la seguente:
a) passaporto ordinario (maggiorenni): validità di 10 anni;
b) minori di età inferiore ai 3 anni: validità di 3 anni;
c) minori di età compresa fra 3 e 18 anni: validità di 5 anni.
La firma del richiedente e quelle del coniuge o dei genitori (per i minorenni) devono essere apposte in presenza del dipendente Comunale o del funzionario della Questura.
Dal 15/03/2010 nel passaporto devono essere inseriti i dati biometrici. Pertanto è necessario che il titolare si rechi personalmente presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Mantova per la rilevazione delle impronte digitali.
Tutta la documentazione necessaria può essere ancora predisposta dal Comune, ma la consegna della domanda deve essere fatta personalmente alla Questura.
Sono esenti dalla rilevazione delle impronte:
- i minori di anni 12;
- le persone affette da particolari infermità e che siano impossibilitate a presentarsi di persona.
Al momento della consegna della domanda alla Questura è possibile indicare la modalità di ritiro del documento, cioè:
- ritiro personale da parte del titolare;
- delega ad altra persona;
- spedizione al Comune di residenza.
A partire dal 05.02.2003 il passaporto ordinario è valido per dieci anni (art.17 Legge 21.11.1967, n.1185 – comma 1, primo periodo – come modificato dall’art.24 – comma 2 – della Legge 16.01.2003, n.3).
LIBRETTO DI LAVORO
Dal 30.01.2003, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19.12.2002, n.297, è stata abrogata la Legge 10.01.1935, n.112, che istituiva il libretto di lavoro, pertanto da tale data i Comuni non possono più rilasciare il documento ed è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio di Collocamento.
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE (ITALIANI)
REQUISITI: dimora abituale
DOCUMENTAZIONE:
Documento di identità;
Sottoscrizione della dichiarazione di trasferimento della propria residenza (ed eventualmente del proprio nucleo familiare), con l'indicazione del Comune di provenienza, del nuovo indirizzo e dell'eventuale nucleo di aggregazione;
Codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
Dati della patente di guida ed elenco dei numeri di targa dei veicoli posseduti dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare che richiedono l'iscrizione.
SCADENZA: entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento (da parte di un componente maggiorenne della famiglia).
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO (STRANIERI)
REQUISITI: dimora abituale
DOCUMENTAZIONE:
Regolare permesso di soggiorno;
Passaporto valido e codice fiscale dei componenti il nucleo familiare;
Documenti comprovanti la situazione di famiglia;
Atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile (matrimonio, divorzio) a meno che tali dati siano già in possesso di altro Comune Italiano;
Se in possesso: patente di guida italiana ed elenco dei numeri di targa dei veicoli immatricolati in Italia posseduti dal richiedente e dai componenti della famiglia.
SCADENZA: entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
I cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno. Non ottemperando a questo obbligo sono soggetti alla cancellazione anagrafica previo avviso dell'Ufficio Anagrafe, con invito a provvedere nei 30 giorni successivi (art.l11- comma 1, lett. c) - D.P.R. 223/1989 come modificato dall'art.1 - comma 28 - della Legge 15/07/2009, n.94)
CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
DOCUMENTAZIONE:
Sottoscrizione della dichiarazione di cambio di abitazione (Ufficio Anagrafe) con l'indicazione del nuovo indirizzo e dell'eventuale nucleo di aggregazione;
Patente di guida ed elenco dei numeri di targa dei veicoli posseduti dal richiedente e dai componenti della famiglia.
SCADENZA: entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento.
STATO CIVILE
DENUNCIA DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori e secondo una delle seguenti modalità:
entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o casa di cura dove è avvenuto il parto (se esistente);
entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto;
entro 10 giorni presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non siano residenti nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra gli stessi, la denuncia deve essere presentata nel Comune di residenza della madre.
L'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di residenza del nato avviene d'ufficio a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile che ha redatto l'atto di nascita.
L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI CAVRIANA RILASCIA DIRETTAMENTE IL CODICE FISCALE AI NUOVI NATI.
DOCUMENTAZIONE:
Documento di identità valido;
Attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale o casa di cura dove è avvenuto il parto;
Autocertificazione per i non residenti.
Se i genitori non sono tra loro coniugati, per la denuncia di nascita è richiesta la presenza di entrambi.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
REQUISITI PER LA DOMANDA:
Stato civile libero;
Maggiore età (per i minorenni autorizzazione del Tribunale per i Minorenni competente per territorio);
Residenza nel Comune per almeno uno dei nubendi.
DOCUMENTI:
Richiesta di pubblicazione del Parroco (matrimonio concordatario) o del Ministro di un culto riconosciuto dallo Stato Italiano (matrimonio religioso non cattolico).
Per i cittadini stranieri: estratto dell'atto di nascita, tradotto e legalizzato, e nulla osta al matrimonio rilasciato dalla competente autorità consolare.
Dal 08/08/2009 è necessario un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (art.1 - comma 15 - Legge 15/07/2009, n.94)
Tutti gli altri documenti sono richiesti d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile.
SCADENZA: il certificato di eseguita pubblicazione ha validità di SEI MESI. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, la pubblicazione deve essere ripetuta.
La pubblicazione deve essere effettuata per otto giorni nel Comune di residenza di entrambi gli sposi.
E' opportuno che i nubendi si presentino per la richiesta con almeno due mesi di anticipo sulla data fissata per la celebrazione del matrimonio.
MATRIMONIO RELIGIOSO
Il matrimonio religioso, celebrato dinanzi al Parroco o ad un Ministro di Culto riconosciuto, è valido agli effetti civili se trascritto nei registri dello Stato Civile. La trascrizione viene richiesta direttamente dal celebrante. Nell'atto è possibile inserire la dichiarazione della scelta del regime patrimoniale e l'eventuale dichiarazione di riconoscimento di figli naturali.
MATRIMONIO CIVILE
Per la celebrazione del matrimonio civile è necessario ACCORDARSI CON CONGRUO ANTICIPO con il Sindaco, o con altro Ufficiale di Stato Civile autorizzato, sulla data e sul luogo della celebrazione del matrimonio. Al momento della celebrazione è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni. Se uno degli sposi sia straniero e non conosca la lingua italiana è necessaria la presenza di un interprete.
CONVENZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni può essere dichiarata nell'atto di matrimonio (sia civile che religioso) al momento della celebrazione, oppure successivamente mediante atto notarile. In assenza di dichiarazione, varrà il regime patrimoniale della "comunione dei beni".
E' possibile, inoltre, inserire nell'atto la dichiarazione di riconoscimento di eventuali figli naturali.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
REQUISITI:
- art.5 Legge 5/2/1992, n.91: essere coniugati con cittadino/a italiano/ e risiedere legalmente da almeno due anni in Italia (art.1 - comma 11 - Legge 15/07/2009,n.94);
- art.9, lett.f), Legge 5/2/1992, n.91: essere legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni.
DOCUMENTAZIONE:
Varia secondo la casistica. L'ufficio di Stato Civile fornisce informazioni, mentre l'istruttoria vera e propria compete all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura.
ELETTORALE
ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO (VOLONTARI)
REQUISITI RICHIESTI:
Essere elettori del Comune;
Essere in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea;
Avere un'età compresa tra 18 e 70 anni;
Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.38 del T.U. 361/1957.
MODALITA':
Le domande vanno presentate tra il 1° e il 31 ottobre di ogni anno all'Ufficio elettorale del Comune di residenza, che provvederà a trasmetterle alla Corte d'Appello competente per l'esame delle candidature. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI LA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO COMPETE ESCLUSIVAMENTE ALLA CORTE D''PPELLO.
ALBO DEGLI SCRUTATORI (VOLONTARI)
REQUISITI:
Essere elettori del Comune;
Essere in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore;
Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.38 del T.U. 361/1957.
MODALITA':
Le domande vanno presentate tra il 1° e il 30 novembre di ogni anno all'Ufficiale Elettorale, che provvederà all'esame delle stesse ed all'inserimento nell'Albo Comunale. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI GLI SCRUTATORI VENGONO SORTEGGIATI TRA TUTTI GLI ISCRITTI NELL'ALBO COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.
L’iscrizione nell’Albo permane fino all’eventuale perdita dei requisiti o alla cancellazione su richiesta dell’interessato. Non è, pertanto, necessario ripresentare la domanda ogni anno.
ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
COSA SONO:
Sono elenchi di persone che possono essere invitate dal Tribunale a rivestire l'incarico di Giudice Popolare (non togato) nel corso dei processi.
L'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari avviene d'ufficio (con cadenza biennale) al compimento del 30° anno di età, mediante domande da indirizzare al Sindaco.
Gli elenchi sono due: uno per la Corte d'Assise, per il quale è richiesto il possesso della licenza di Scuola Media Inferiore, l'altro per la Corte d'Appello, per il quale è richiesto il possesso del Diploma di Scuola media Superiore.
REQUISITI:
Età compresa tra 30 e 65 anni;
Licenza di Scuola Media Inferiore (Corte d'Assise) o Diploma di Scuola Media Superiore (Corte d'Appello);
Cittadinanza Italiana;
Godimento dei diritti civili e politici;
Assenza di procedimenti penali a carico.
LEVA MILITARE
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2004 LA LEVA MILITARE E' SOSPESA. PERTANTO I NATI DALLA CLASSE 1986 IN POI NON VERRANNO PRECETTATI PER ESSERE SOTTOPOSTI A VISITA DI LEVA.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Leva del Comune, oppure telefonare al numero verde 1670-10010 della Direzione Generale della Leva e del Reclutamento Obbligatorio, oppure consultare il sito internet www.esercito.difesa.it
AUTOCERTIFICAZIONE
COS'E' E A COSA SERVE:
Con l'adozione del D.P.R. 28.12.2000, n.445, a partire dal 7 marzo 2001 le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori dei pubblici servizi non possono più richiedere certificati ai cittadini, ma devono obbligatoriamente accettare le autocertificazioni. L'art.46 del D.P.R. 445/2000 permette, infatti, al cittadino, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di dichiarare al funzionario competente situazioni, fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza. Ai sensi del citato D.P.R. questa dichiarazione non deve più essere autenticata allorché la dichiarazione stessa sia contenuta in un'istanza da presentarsi ad Amministrazioni Pubbliche (Regioni, Province, Comuni, ASL, ecc.) o ad esercenti di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, ecc.).
L'autocertificazione non è invece consentita per presentare atti e documenti all'Autorità Giudiziaria.
Le autocertificazioni possono essere presentate anche ai privati che vi consentono.
La sottoscrizione di atti di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, dovuto a ragioni di salute, è sostituita dalla dichiarazione resa al pubblico ufficiale del coniuge, dai figli o da altro parente fino al 3° grado.
La dichiarazione può essere resa anche contestualmente all'istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione e deve essere firmata dal dichiarante davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, senza che sia effettuata alcuna autenticazione, oppure accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un valido documento di identità.
Con l'autocertificazione il cittadino risparmia sempre l'imposta di bollo!
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione possono essere sostituiti in modo definitivo, senza cioè dover presentare in un secondo tempo il certificato vero e proprio, i seguenti certificati: nascita, residenza, stato di famiglia, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, stato civile, esistenza in vita, nascita di figli, decesso di congiunti, posizione agli effetti militari, iscrizione in Albi ed Elenchi tenuti dalla P.A., appartenenza ad Ordini Professionali.
SONO AUTOCERTIFICABILI, INOLTRE:
- Titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da Leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- Possesso del numero di codice fiscale, di partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'Anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello Stato Civile;
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
E' da ricordare che la Pubblica Amministrazione è tenuta a verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute. Pertanto i vari uffici pubblici provvederanno d'ufficio a controllare la veridicità di quanto dichiarato: nel caso di falsa dichiarazione il cittadino incorrerà in pesanti sanzioni penali e decadrà dagli eventuali benefici connessi alla presentazione della falsa dichiarazione.
ATTENZIONE: l'autocertificazione non è una prerogativa dell'Ufficio Anagrafe! Tutti gli uffici comunali (ed anche tutti gli altri uffici della Pubblica Amministrazione o dei gestori di pubblici servizi) sono tenuti a riceverla, ad accettarla e ad essere in possesso della relativa modulistica.
ISTANZE RIVOLTE AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le firme su istanze rivolte ad una Pubblica Amministrazione NON SONO SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE se vengono apposte in presenza del funzionario addetto all'istruttoria della pratica, ovvero se siano presentate unitamente a fotocopia NON AUTENTICATA di un documento di identità valido (per documento di identità valido si intende: carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino per la conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).
Informazioni aggiuntive


